STATUTO “UNIONE MARITTIMI”
TITOLO I°
COSTITUZIONE – SCOPI
Art. 1
E’ costituita l’associazione “Unione Marittimi”, con sede presso lo studio dell’avv. Paolo Malaguti in Verona, Viale Del Brennero n. 9. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. L’Associazione potrà, anche con delibera dell’Assemblea dei soci trasferire la propria sede legale a condizione che rimanga in Italia, senza dover ulteriormente modificare il presente Statuto (se consentito dalla legge), nonché, all’occorrenza, istituire o sopprimere sedi operative e sezioni staccate.
Art. 2
L’Unione Marittimi è una libera associazione apartitica, autonoma ed indipendente che persegue finalità di utilità sociale a favore dei propri associati e di terzi. E’ un’associazione senza scopo di lucro e non può distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. Nessun limite è fissato per la durata della vita associativa.
L’Associazione si propone le seguenti finalità:
Art. 3
L’Unione Marittimi può partecipare, promuovere e/o costituire, organismi, enti, partenariati nazionali ed internazionali, e società come strumento per il raggiungimento degli scopi sociali ed assumere partecipazioni in qualsiasi altro ente, organismo e persona giuridica avente scopi compatibili con quelli dell’Associazione.
TITOLO II°
I SOCI
Art. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI
Possono aderire all’associazione ‘”Unione Marittimi” (d’ora in poi per brevità anche solo “Associazione”), in qualità di associati il personale iscritto nelle matricole della gente di mare, i marittimi italiani ed europei, il personale marittimo della Marina Militare, nonché i professionisti che operano nella più ampia accezione a vario titolo nel settore dell’economia marittima e portuale ed, in ogni caso, operanti nel settore marittimo.
Persone fisiche che abbiano acquisito particolari benemerenze nel settore marittimo e portuale possono essere nominati “Soci onorari” e/o “Presidenti onorari” dell’Unione Marittimi.
Non può nuovamente iscriversi all’associazione chi è receduto ovvero a chi è venuto a mancare la qualità di socio ai sensi dell’art. 7) del presente Statuto.
Il numero dei soci è illimitato.
La qualità di socio si assume con il versamento del contributo associativo approvato dall’Assemblea dei soci. I soci si distinguono in due categorie:
– soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo;
– soci ordinari: per far parte dell’Associazione in qualità di socio ordinario occorre presentare domanda al Presidente ai sensi dell’art. 5) del presente Statuto, che la sottoporrà all’attenzione della Giunta esecutiva, la quale delibererà a maggioranza sulla richiesta di ammissione in base ai requisiti richiesti dal presente Statuto, ed, in particolare nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4.1) del presente Statuto.
Art. 4.1 – CONSENSO DEI SOCI FONDATORI PER L’AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
Al fine di promuovere e curare i pacifici rapporti tra gli associati, possono aderire all’“Unione Marittimi” quanti indicati all’art. 4 comma 1 ed a condizione che che nessun socio fondatore si sia opposto all’iscrizione del richiedente.
ART. 5 – MODALITA’ DI ADESIONE
L’adesione all’Unione Marittimi si manifesta mediante sottoscrizione della ‘domanda di ammissione’ contenente:
La domanda di ammissione all’Associazione deve essere inoltrata, per il tramite del Segretario, alla Giunta esecutiva, la quale nel rispetto di quanto disposto dalle norme statutarie delibera l’ammissione o la reiezione. Nel caso di ammissione il nominativo dell’istante viene inserito nel libro dei soci.
L’iscrizione vale per l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta che dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, entro il 30 novembre. La comunicazione regolare della disdetta ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il contributo associativo, determinato nell’ammontare e nelle forme per la sua riscossione dalla Giunta esecutiva, dovrà essere corrisposto all’atto dell’iscrizione ovvero al momento del rinnovo.
Gli associati che abbiano cessato, siano stati esclusi o siano receduti dall’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione stessa.
La quota o il contributo associativo non sono rivalutabili né trasmissibili.
La qualità di associato non è trasmissibile.
Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
L’esercizio dei diritti sociali spetta a tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento delle quote associative.
Spetta a tutti gli associati il diritto di partecipare alla vita associativa, di intervenire alle assemblee degli associati e di esprimere liberamente il proprio pensiero sulla linea sindacale, sulle iniziative e su tutte le questioni inerenti alla vita dell’Associazione.
L’associato si impegna a rispettare lo Statuto e l’eventuale/i regolamento/i approvati dalla Giunta Esecutiva.
Art. 7 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde:
L’esclusione del socio è deliberata dalla maggioranza dell’Assemblea su proposta della Giunta esecutiva ovvero di almeno il 20% dei soci.
La perdita della qualità di associato comporta l’automatica decadenza dalle cariche ricoperte nell’ambito dell’Associazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ottenere la restituzione delle quote associative versate.
TITOLO III°
ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 8
Gli organi dell’Associazione sono:
Come regola generale, le votazioni all’interno dei diversi organi possono avvenire per scrutinio segreto o per alzata di mano. Le deliberazioni concernenti la perdita della qualità di socio sono prese adottate a seguito di votazione per scrutinio segreto, così come le votazioni aventi ad oggetto le votazioni sui soci ( a mero titolo di esempio nomina di un socio per un dato incarico, ecc.)
Art. 9 – L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci (d’ora in poi per brevità anche solo “Assemblea”) è costituita dall’insieme dei soci.
Essa può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente – ed in sua assenza da un Vice Presidente – su iniziativa propria, ovvero su richiesta della Giunta esecutiva, od, ancora, qualora sia richiesto da un numero di soci pari almeno ad un quinto del totale degli associati, e comunque, almeno una volta all’anno.
Essa deve provvedere:
Ogni associato ha diritto ad un voto. Nel caso di parità dei voti, il voto del Presidente è dirimente. Viene redatto ad ogni assemblea apposito verbale a cura del Segretario che lo sottoscrive unitamente ad un associato nominato verbalizzante, nonché al Presidente, o da un Vice-Presidente.
La convocazione è effettuata con avviso inviato via raccomandata a.r. o p.e.c. almeno sette giorni prima, ove sono indicati il giorno, l’ora ed il luogo della riunione, in prima ed in seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno. È tuttavia valido il Consiglio direttivo convocato senza preavviso purché sia presente la totalità dei soci e la maggioranza dei componenti della Giunta esecutiva ed il Revisore dei conti. L’Assemblea, presieduta dal Presidente ed in sua assenza da un Vice Presidente, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
– modifiche dello Statuto;
– scioglimento dell’Associazione e nomina del liquidatore.
Essa è convocata e presieduta con le medesime modalità previste per quella ordinaria e sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci.
Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. In entrambe le assemblee ogni socio, in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega. Tuttavia ogni socio non può essere destinatario di più di una delega.
Art. 10 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e provvede all’attuazione delle delibere dell’Assemblea dei soci e della Giunta esecutiva.
Tutti provvedimenti del Presidente devono essere adottati congiuntamente al Segretario.
In caso di comprovata ed eccezionale necessità ed urgenza, il Presidente può, con l’assistenza di un Vice Presidente e del Segretario, esercitare i poteri della Giunta esecutiva, salva ratifica da parte di quest’ultimo delle eventuali decisioni prese, con apposita riunione della Giunta esecutiva da convocarsi non oltre i successivi 7 giorni.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per un mandato successivo.
Non può essere nominato Presidente chi ha compiuto 70 (settanta) anni al momento della sua elezione.
L’incarico di Presidente dell’Associazione è incompatibile con cariche di natura politica a livello nazionale.
Art. 11 – IL VICE PRESIDENTE
L’Assemblea dei soci può nominare fino a 2 (due) Vice Presidenti. In caso di impedimento o assenza, le funzioni del Presidente saranno temporaneamente esercitate da un Vice Presidente.
I Vice Presidenti sono eletti dall’Assemblea dei soci e durano in carica n. 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un mandato successivo.
Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni ai Vice Presidenti.
Art. 12 – LA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta esecutiva è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, compresi il Presidente ed eventuali altri 2 (due) Vice Presidenti. Essa si riunisce almeno ogni 3 (tre) mesi e viene convocata, tramite il Segretario dell’Associazione, su convocazione del Presidente. La convocazione può avvenire a mezzo Racc. a.r. o posta elettronica certificata od e-mail. Il Presidente è inoltre tenuto a convocare senza ritardo la Giunta esecutiva ogni qualvolta venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Presidente presiede la Giunta e la sua convocazione si effettua mediante invito personale con l’indicazione dell’ordine del giorno, della sede e dell’ora di convocazione, spedito almeno sette giorni prima della riunione, mediante posta elettronica od e-mail. Le riunioni sono valide con la partecipazione in prima convocazione di tutti i membri ed in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz’ora dopo la prima e comunque non oltre il giorno successivo non festivo o prefestivo, con la partecipazione della metà più uno dei consiglieri medesimi.
Ogni membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto presenti, in proprio o per delega.
Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto o per alzata di mano. Le deliberazioni concernenti le persone saranno prese per scrutinio segreto.
Viene redatto ad ogni riunione della Giunta esecutiva un apposito verbale a cura del Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente, o da un Vice Presidente.
Ogni membro della Giunta esecutiva potrà, con atto scritto, farsi rappresentare avanti la Giunta esecutiva da un altro membro. Ogni membro della Giunta esecutiva non potrà assumere più di una delega.
Possono partecipare con funzioni meramente consultive alle riunioni della Giunta esecutiva, su invito del Presidente, esperti in particolari problemi. Le sedute della Giunta esecutiva si tengono presso la sede dell’Associazione ovvero presso altro luogo all’interno del territorio italiano.
La Giunta esecutiva dura in carica 3 (tre) anni dalla sua elezione e può essere rinnovata per un mandato successivo.
La giunta decade nelle seguenti ipotesi:
– scadenza del mandato dei membri della Giunta;
– nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri della Giunta;
– nel caso di sfiducia al Presidente;
– nel caso di sfiducia dell’Assemblea dei soci nei confronti della Giunta esecutiva.
Art. 13 – IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato dall’Assemblea dei soci su proposta del Presidente e può anche non essere un membro dell’Associazione. L’incarico di Segretario è incompatibile con cariche di natura politica a livello nazionale.
Ha una funzione di raccordo tra gli organi statutari e la struttura tecnica e di controllo della stessa. Cura la redazione dei verbali delle sedute della Giunta esecutiva e dell’Assemblea dei soci.
Coadiuva il Presidente e i membri dell’Assemblea dei soci nello svolgimento delle loro funzioni, avvalendosi degli uffici, dei dirigenti e del personale dell’Associazione.
Cura l’attuazione delle disposizioni degli organi statutari rispondendone direttamente alla Giunta esecutiva al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli scopi sociali.
Propone relazioni e documenti e valuta sotto il profilo tecnico-giuridico le decisioni e le deliberazioni della Giunta esecutiva e del Presidente.
Controlla e controfirma i mandati di pagamento predisposti dall’Amministrazione
Propone relazioni e documenti sui più importanti problemi sindacali da sottoporre all’approvazione della Giunta esecutiva e dell’Assemblea dei soci.
Conserva gli atti, i documenti e libri sociali.
Presenzia alle riunioni degli organi sociali dell’Associazione con voto consultivo, avvalendosi anche eventualmente dell’assistenza di terzi delegati.
Art. 14 – IL REVISORE DEI CONTI
L’Assemblea dei soci elegge un incaricato alla revisione dei conti. Egli dura in carica per 3 esercizi ed è rieleggibile.
Il Revisore dei conti cura il controllo delle spese ed effettua il controllo contabile del bilancio con la presentazione della relazione consuntiva annuale, allegata al relativo conto consuntivo.
Vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura organizzativa dell’Associazione per gli aspetti di competenza.
Il Revisore dei conti può essere periodicamente invitato in Giunta esecutiva od avanti l’Assemblea dei soci a relazionare sull’andamento dell’Associazione.
Art. 15 – GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite, salvo l’eventuale rimborso spese o indennità di carica sotto forma di gettone di presenza, quest’ultimo eventualmente deliberato dall’Assemblea dei soci.
TITOLO IV°
FONDO COMUNE DELLA ASSOCIAZIONE
BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO
Art. 16
Il patrimonio associativo è costituito:
Del patrimonio, dell’Associazione, deve essere tenuto apposito registro degli inventari.
Il patrimonio, nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa deve essere devoluto ad altra Associazione, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17
L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
I bilanci consuntivo (rendiconto) e preventivo, nonché il bilancio sociale, saranno predisposti annualmente dalla Giunta esecutiva e successivamente approvati dall’Assemblea dei soci.
L’Associazione non può in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO V°
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE –
FORO COMPETENTE
Art. 18
Le modificazioni da apportare al presente Statuto, devono essere deliberate dall’Assemblea dei soci in sede straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
Agli associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il recesso da comunicarsi per raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro sette giorni.
Il recesso avrà effetto, ai fini del pagamento della quota sociale, dal primo gennaio dell’anno successivo.
Art. 19
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dall’Assemblea dei soci, con voto favorevole da almeno tre quarti dei voti degli aventi diritto.
In caso di scioglimento, l’Assemblea dei soci nomina un liquidatore, stabilendo altresì le norme circa le devoluzioni delle attività nette patrimoniali dell’Associazione.
Art. 20
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.
Art. 21
In tutti i casi in cui, per la nomina delle cariche sociali, è utilizzato il voto a scrutinio segreto, è consentito a chi ha espresso voto contrario alla maggioranza di chiedere venga messo a verbale il proprio dissenso.
Art. 22 – Foro Competente
Per qualsiasi controversia conseguente all’interpretazione e/o all’applicazione delle norme è competente il Tribunale di Verona.
Copyright © 2023 Unione Marittimi • Via del Brennero n°9 -37124 Verona • Telefono +39 099 045-5117342 • Email info@unionemarittimi.com • Credit GoCreative